La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.
Per fare un esempio: qualora venga pubblicato un articolo che offende la reputazione di un soggetto, la persona offesa è il soggetto diffamato.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto L.vo n. 212 del 2015, riguardante i “diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, è necessario fornire alle persone offese, in lingua alla stessa comprensibile, una serie di informazioni.
Questa Procura ha ritenuto utile predisporre un documento contenente tutte le principali “Informazioni alla persona offesa”, che è stato distribuito ai magistrati dell’ufficio ed alle forze di polizia.
Tra le principali informazioni si segnalano le seguenti:
A) Per l’esercizio dei propri diritti e delle facoltà attribuite dalla legge, secondo l’art. 101 c.p.p., può nominare un difensore di fiducia con le seguenti modalità:
Il difensore ha la facoltà di svolgere le investigazioni difensive previste dagli artt. 391 bis e seguenti c.p.p. e, secondo l’art. 33 disp.att. c.p.p., “il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo”.
B) Può presentare denuncia o querela (contenente gli elementi essenziali del fatto che intende denunciare) con le formalità di cui all’art. 337 c.p.p., oralmente o per iscritto presso ogni: stazione di Carabinieri, ufficio della Polizia di Stato, ufficio della Guardia di Finanza, ufficio della Polizia Locale, ed anche presso la Procura della Repubblica, nonché presso ogni altro ufficio di polizia giudiziaria, ed anche ad un Agente Consolare all’estero.
La denuncia può essere presentata personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale, se è presentata per iscritto deve essere sottoscritta dallo stesso denunciante o da un suo procuratore speciale; in detta ipotesi la procura deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve indicare l’oggetto per cui è conferita ed i fatti cui si riferisce e che deve essere allegata alla denuncia.
Si informa che, per determinati reati espressamente previsti dalla legge, il procedimento potrà avere corso soltanto se vi è querela della persona offesa e cioè espressa richiesta di punizione dell’autore del fatto denunciato.
In particolare sono procedibili a querela i reati di: lesioni volontarie (salve le ipotesi aggravate previste dalla legge), gli atti persecutori e la violenza sessuale. Il termine per la presentazione della querela (salvo rinuncia espressa o tacita) è, in generale, di tre mesi dal giorno della notizia del fatto, e la querela può essere rimessa prima della condanna del soggetto riconosciuto responsabile. Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi per i delitti di:
La querela è, comunque, irrevocabile, se gli atti persecutori sono stati commessi mediante “minacce reiterate” gravi o commesse “con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte” (art. 612 c.2 e 339 c.p.).
Al diritto di presentare querela si può rinunciare, in modo espresso ed anche tacito; il minorenne che ha compiuto gli anni 14 può proporre querela anche se il genitore o il curatore vi abbiano rinunciato. La persona offesa nel corso delle indagini e del processo, può esercitare i diritti e le facoltà espressamente previsti dalla legge (art. 90 c.p.p.) in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie, e indicare elementi di prova (eccetto che nel giudizio di Cassazione); ha anche diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e , ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; ha facoltà di partecipare alle udienze;
La persona offesa ha anche facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni (ossia in ordine al tipo di reato iscritto ed alla persona alla quale è attribuito in qualità di indagato) come previsto dall'articolo 335, commi 1, 2 e 3 ter c.p.p. presentando apposita richiesta, personalmente o a mezzo del difensore nominato, presso la competente Procura della Repubblica; Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia , ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato del medesimo;
C) A cura del Pubblico Ministero, verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento, nel caso in cui il delitto sia stato commesso con “violenza alla persona”. In detta ipotesi, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari; In tutti gli altri casi verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento purchè nella denuncia, nella querela, o successivamente, abbia espressamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione, ed il termine per presentare opposizione è di 20 giorni.
D) La persona offesa ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato, secondo le vigenti disposizioni.
E) Se non conosce la lingua italiana la persona offesa può esercitare il diritto alla traduzione di atti del procedimento con le seguenti modalità:
F) Sono previste misure a protezione della persona offesa di determinati delitti. In particolare, qualora l’autore dei fatti denunciati sia un prossimo congiunto o un convivente, la vittima ha facoltà di richiedere, a sua tutela, che sia adottata, a carico dell’autore del fatto, la misura cautelare dell’ “allontanamento dalla casa familiare” (art. 282 bis c.p.p.), con contestuale divieto di avvicinamento a determinati luoghi da lei abitualmente frequentati, oppure la misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282 ter c.p.p.).
La persona offesa ha diritto di ricevere, ai sensi dell’art. 282 quater comma 1 c.p.p. comunicazione dell’applicazione delle misure cautelari dell’“allontanamento dalla casa familiare” e del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti” nei confronti dell’autore del delitto e può segnalare l’esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti negli atti portati a conoscenza dell’indagato.
Ove ne faccia richiesta (fatta salva l’ipotesi in cui risulti pericolo concreto di un danno per l’autore del reato) nei procedimenti a carico dell’autore per fatti denunciati in suo danno, nel caso di delitti commessi con “violenza alla persona” ha diritto a ricevere immediata comunicazione dei provvedimenti di:
La persona offesa straniera, vittima di sfruttamento della prostituzione, o di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) che si trovi in situazione di violenza o di grave sfruttamento può chiedere il “soggiorno per motivi di protezione sociale”, alle condizioni previste dall’art. art. 18 bis D.L.vo 286/1998; Ove dichiari di soggiornare o risiedere in Italia e manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato della Comunità Europea , nei procedimenti nei quali ha assunto la veste di “persona protetta” ed a carico dell’autore delle condotte violente in suo danno sia stata emessa la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), ha facoltà di chiedere al giudice che ha adottato detto provvedimento l’emissione di “ordine protezione europeo”.
La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.
G) Nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le denunce e le querele verranno trasmesse dal Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello affinché ne curi l'invio all' autorità giudiziaria competente». Inoltre, ove ricorrano i presupposti, potrà richiedere l’emissione di “ordine protezione europeo”, come indicato al punto che precede;
H) Nella eventualità di violazione dei propri diritti può presentare memorie e denunce all’autorità giudiziaria procedente, ovvero a tutti gli uffici di polizia giudiziaria, rappresentando i fatti che ritiene avvenuti in violazione dei suoi diritti;
I) Alle persone offese che devono rendere dichiarazioni al Pubblico Ministero, o su delega dello stesso, alla polizia giudiziaria, e che non sono residenti nel luogo dove sono citati a comparire, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.
L) Nel Circondario di competenza della Procura di Roma sono presenti strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio, il cui elenco ed i relativi recapiti potranno essere consultati accedendo ai siti istituzionali; In particolare si rappresenta che:
NOTIZIE PER LE VITTIME DI REATO:
In applicazione della direttiva 2012/29/UE, ai sensi del D.Lgs. 212/2015, sono previste maggiori tutele processuali per le vittime di reato.
Nei documenti allegati a questa pagina, le persone offese troveranno le indicazioni per poter esercitare i propri diritti in modo consapevole.
Gli obiettivi delle recenti riforme normative sono:
TUTELE PROCESSUALI PER LE VITTIME DI REATO: